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FORFETTARI, LA MARCA DA BOLLO ADDEBITATA AL CLIENTE NON COSTITUISCE REDDITO

Con la risoluzione n. 444/E/2008, l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, «può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell’onere detraibile». Ne deriva che la marca da bollo apposta sul documento emesso dal professionista forfettario è da considerare quale costo accessorio da indicare nella Certificazione Unica tramite il codice «22» (erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito).