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Estratti di ruolo inoppugnabili: per l’Agenzia efficacia retroattiva

L’introduzione del nuovo comma dell’articolo 12 del Dpr 602/1973 ha previsto che:

- l’estratto di ruolo non è impugnabile;

- il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono essere direttamente impugnati solo in tre casi:

) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,

 

) blocco di pagamenti da parte della Pa;

) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

 

In tutti gli altri casi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. La disposizione è stata introdotta per ridurre i procedimenti immotivatamente promossi dai contribuenti contro l’estratto di ruolo.

Con l’entrata in vigore della nuova norma è sorto subito il dubbio sul momento di operatività della disposizione in assenza di una specifica previsione in tal senso.

Secondo l’agenzia delle Entrate, già prima della nuova norma, la Corte di cassazione aveva ripetutamente escluso l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo e, conseguentemente, l’accesso alla tutela giurisdizionale “anticipata” senza attendere la notifica dell’atto riscossivo successivo. L’Agenzia, sebbene non lo dica esplicitamente, pare così concludere che si tratti di una norma interpretativa e come tale applicabile retroattivamente.

 

Peraltro, in tale contesto, in risposta ad altro quesito, la Agenzia ha escluso che, in presenza dell’estratto di ruolo, il contribuente possa presentare la dichiarazione della sussistenza di una causa di inesigibilità della pretesa (ad esempio prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso) volta a sospendere la riscossione. Tale esclusione, secondo l’Agenzia, deriva dal fatto che la norma (articolo 1, commi 537 e seguenti della legge 228/2014) presuppone necessariamente la preventiva notifica «del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva».